Adozione: le diverse tipologie previste dalla legge italiana

Adozione: le diverse tipologie previste dalla legge italiana

In Italia esistono almeno quattro forme di adozione profondamente diverse tra loro — nazionale, internazionale, in casi particolari, e di persone maggiorenni — ciascuna con requisiti, procedure ed effetti giuridici specifici, spesso confusi tra loro. Vediamo come funziona ciascuna, chi può accedervi e cosa comporta concretamente.

Adozione nazionale: la forma "piena", per i minori in stato di abbandono

È l'adozione legittimante per eccellenza, disciplinata dalla Legge 184/1983: riguarda minori dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale, italiani o comunque presenti sul territorio italiano.

Chi può adottare

  • Coppie unite in matrimonio da almeno 3 anni, senza separazioni (nemmeno di fatto) negli ultimi 3 anni
  • Il requisito dei 3 anni può essere soddisfatto anche sommando la convivenza stabile precedente al matrimonio, se il tribunale ne accerta la continuità
  • Entrambi i coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere il minore

Il limite di età

L'età degli aspiranti genitori deve superare quella dell'adottando di almeno 18 anni, e non di più di 45 anni — con possibilità di deroga solo nell'interesse del minore.

Come funziona la procedura

  1. Presentazione della dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i Minorenni, con documentazione allegata (certificati di nascita, residenza, matrimonio, stato di famiglia, certificato di sana e robusta costituzione psicofisica)
  2. Un'indagine psico-sociale, della durata indicativa di 4 mesi, con colloqui volti a valutare la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l'ambiente familiare della coppia
  3. La dichiarazione di disponibilità ha validità di 3 anni e può essere ripresentata
  4. Se la coppia viene abbinata a un minore, inizia un affidamento preadottivo della durata di un anno (prorogabile), al termine del quale, se l'esito è positivo, l'adozione diventa definitiva

Un dato tecnico importante: la procedura si svolge secondo il rito della volontaria giurisdizione (art. 737 c.p.c.), e non è richiesta l'assistenza obbligatoria di un avvocato.

Per un approfondimento specifico su tutte le fasi di questo percorso — dallo stato di abbandono al diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche — leggi il nostro articolo dedicato all'adozione nazionale dei minori.

Adozione internazionale: quando il minore è straniero

Riguarda minori residenti in un altro Stato, in stato di abbandono secondo le autorità del Paese di origine, che vengono trasferiti in Italia a scopo adottivo.

Il presupposto centrale

Le autorità del Paese di origine devono aver verificato l'impossibilità di trovare una soluzione familiare adeguata all'interno dello stesso contesto nazionale del minore — l'adozione internazionale è pensata come soluzione quando quella nazionale non è percorribile.

Le fasi principali

  1. Richiesta al Tribunale per i Minorenni del decreto di idoneità, che precede obbligatoriamente ogni procedura internazionale — è gratuita fino a questo momento
  2. Una volta ottenuta l'idoneità, la coppia deve conferire l'incarico a un Ente autorizzato, iscritto all'albo della Commissione per le Adozioni Internazionali, che funge da intermediario con il Paese estero
  3. L'ente segue la coppia nella procedura all'estero fino all'abbinamento con il minore, e all'incontro effettivo nel Paese di origine

Il riconoscimento in Italia

Il tribunale verifica che l'autorità straniera abbia accertato correttamente lo stato di abbandono (o raccolto il consenso dei genitori naturali), e che l'adozione determini per il minore l'acquisizione dello status di figlio degli adottanti, con cessazione dei rapporti giuridici con la famiglia d'origine.

Per un approfondimento completo su questa procedura — fasi, tempi medi, costi e agevolazioni fiscali disponibili — leggi il nostro articolo dedicato all'adozione internazionale.

Adozione in casi particolari: quando l'adozione piena non è praticabile

È una forma di adozione non legittimante, disciplinata dall'art. 44 della Legge 184/1983 (da cui prende anche il nome informale di "adozione ex art. 44"): si applica quando il minore, pur avendo bisogno di una famiglia, non si trova in stato di abbandono in senso tecnico — perché ha già un legame stabile con chi intende adottarlo (un parente, o una persona con cui convive da tempo) — e quindi non richiede il passaggio per la dichiarazione di adottabilità né per l'adozione piena, che reciderebbe legami familiari che qui, invece, ha senso mantenere. A differenza dell'adozione piena, infatti, mantiene i rapporti giuridici con la famiglia di origine.

I quattro casi previsti dalla legge

  • Lettera a): da parte di parenti entro il sesto grado, o di persone legate al minore da un rapporto stabile e duraturo, quando il minore è orfano di entrambi i genitori
  • Lettera b): da parte del coniuge, quando il minore è figlio (anche adottivo) dell'altro coniuge — la cosiddetta "adozione del figlio del coniuge"
  • Lettera c): quando il minore si trova in condizione di disabilità grave (art. 3, comma 3, Legge 104/92) ed è orfano di entrambi i genitori
  • Lettera d): quando vi è constatata impossibilità di affidamento preadottivo

Una particolarità sui requisiti

Nei casi delle lettere a), c) e d), l'adozione è consentita, oltre che ai coniugi, anche a chi non è coniugato — una differenza significativa rispetto all'adozione piena.

Gli effetti sul piano successorio

Un aspetto tecnico spesso trascurato: nell'adozione in casi particolari, il minore adottato è equiparato ai figli legittimi e concorre regolarmente nella divisione ereditaria del patrimonio degli adottanti — ma non vale il contrario: gli adottanti non acquisiscono alcun diritto successorio nei confronti dell'adottato.

Adozione di persone maggiorenni: uno strumento diverso, per finalità diverse

È l'unica forma di adozione che riguarda persone già adulte, regolata dagli articoli 291 e seguenti del Codice Civile, con presupposti e finalità completamente diversi rispetto all'adozione di minori.

I requisiti anagrafici

  • L'adottante deve aver compiuto 35 anni (riducibili eccezionalmente a 30, in presenza di circostanze particolari valutate dal tribunale)
  • Tra adottante e adottando deve sussistere una differenza di età di almeno 18 anni
  • L'adottante non deve avere figli legittimi o legittimati (salvo eccezioni riconosciute dalla giurisprudenza più recente, che ha esteso l'istituto anche a chi ha già figli, purché questi ultimi prestino il proprio consenso)

I consensi necessari

  • Il consenso di adottante e adottando
  • L'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando (se coniugati e non separati)
  • L'assenso degli eventuali figli maggiorenni dell'adottante

La procedura, e un punto molto importante

La domanda si presenta con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dell'adottante. A differenza dell'adozione di minori, qui l'assistenza di un avvocato è obbligatoria per legge — non è una procedura che si possa gestire autonomamente.

Gli effetti

L'adozione ordinaria di un maggiorenne non incide sui rapporti con la famiglia di origine, e non produce effetti nei confronti dei parenti dell'adottante o dell'adottato — resta un vincolo circoscritto al solo rapporto tra le due parti coinvolte, con effetti anche sul cognome (l'adottato ha diritto di anteporre il cognome dell'adottante al proprio).

In sintesi: le quattro forme a confronto

Tipo di adozione

Riguarda

Assistenza legale obbligatoria

Nazionale

Minori in Italia in stato di adottabilità

No

Internazionale

Minori stranieri in stato di abbandono

No (ma tramite Ente autorizzato)

In casi particolari (art. 44)

Minori in situazioni specifiche, senza stato di abbandono dichiarato

No

Di persone maggiorenni

Adulti, per finalità diverse dalla tutela di un minore

Sì, obbligatoria

Perché farsi assistere nella valutazione della propria situazione

Comprendere quale forma di adozione sia applicabile al proprio caso specifico, verificare la sussistenza dei requisiti, e preparare correttamente la documentazione richiesta — specialmente nei casi più articolati come l'adozione in casi particolari — richiede un'analisi attenta della normativa e della propria situazione familiare. Una valutazione preliminare, tramite un parere mirato, permette di orientarsi con maggiore consapevolezza tra le diverse opzioni disponibili, prima di avviare un percorso spesso lungo e delicato.