Legge 104/92 e mobilità del dipendente pubblico: come funziona il trasferimento nella sede più vicina all'assistito

Legge 104/92 e mobilità del dipendente pubblico: come funziona il trasferimento nella sede più vicina all'assistito

Chi assiste un familiare con disabilità grave, oltre ai permessi retribuiti previsti dalla Legge 104/92, può contare su un'altra importante tutela: il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere. Una garanzia fondamentale per chi si trova a dover conciliare l'attività lavorativa con l'assistenza a un familiare, ma che nella pratica funziona in modo diverso a seconda che il trasferimento avvenga all'interno della stessa amministrazione o tra amministrazioni pubbliche diverse.

La norma di riferimento

Il diritto trova fondamento nell'articolo 33, comma 5, della Legge 104/1992, che stabilisce come il lavoratore che assiste un familiare con handicap in situazione di gravità (riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della stessa legge) abbia diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere, e non possa essere trasferito senza il proprio consenso.

L'espressione "ove possibile" è la chiave di lettura di tutto l'istituto: non si tratta di un diritto assoluto e incondizionato, ma di un diritto che va bilanciato con le esigenze organizzative dell'amministrazione — un equilibrio che, come vedremo, la giurisprudenza ha nel tempo definito sempre più a favore del lavoratore, imponendo all'amministrazione oneri probatori stringenti per negare la richiesta.

Il caso più semplice: trasferimento all'interno della stessa amministrazione

Quando il dipendente chiede di essere trasferito verso una sede diversa, ma appartenente sempre alla stessa amministrazione (si pensi al dipendente di un'ASL che chiede di spostarsi da un presidio a un altro della medesima azienda sanitaria), si parla di mobilità interna. È il caso più lineare, perché non comporta alcun cambio di datore di lavoro: il rapporto di lavoro resta lo stesso, cambia solo la sede fisica in cui viene svolto.

In questo scenario:

  • Non serve alcun accordo tra enti diversi, né alcuna procedura di equiparazione economica o di inquadramento — la posizione giuridica ed economica del dipendente resta invariata
  • L'amministrazione, per negare il trasferimento, deve dimostrare con motivazione puntuale e rafforzata che la richiesta è incompatibile con specifiche esigenze organizzative — non basta un generico richiamo a "esigenze di servizio"
  • La giurisprudenza più recente ha ulteriormente rafforzato questa tutela: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9322/2024, ha stabilito che il provvedimento di diniego debba essere motivato in modo rinforzato, imponendo all'amministrazione un onere probatorio specifico e concreto

Trattandosi della stessa amministrazione, se esiste una sede più vicina al domicilio dell'assistito con una posizione compatibile con il profilo del dipendente, il diritto tende a prevalere, salvo dimostrate ragioni organizzative ostative.

Il caso più complesso: trasferimento tra amministrazioni diverse

Le cose si complicano quando la sede più vicina al familiare assistito appartiene a un'amministrazione diversa da quella di attuale appartenenza — ad esempio, un dipendente ASL che dovrebbe trasferirsi presso un Comune, o presso un'azienda sanitaria di un'altra provincia. In questo caso si parla di mobilità esterna, che può essere a sua volta:

  • Tra amministrazioni dello stesso comparto contrattuale (es. da un'ASL a un'altra ASL)
  • Intercompartimentale, quando le due amministrazioni appartengono a comparti contrattuali diversi (es. da un ente sanitario a un ente locale)

Cosa cambia rispetto alla mobilità interna

  1. Serve l'assenso di entrambe le amministrazioni: a differenza della mobilità interna, il trasferimento tra enti diversi richiede tipicamente l'autorizzazione dell'ente di provenienza e la disponibilità di un posto vacante presso l'ente di destinazione — non basta la sola volontà del dipendente
  2. Va verificata l'equivalenza del profilo professionale: soprattutto nella mobilità intercompartimentale, occorre accertare la coerenza tra il profilo di provenienza e quello richiesto dall'amministrazione ricevente, secondo le tabelle di equiparazione stabilite dal Dipartimento della Funzione Pubblica
  3. Il trattamento economico può essere diverso: in assenza di corrispondenza esatta tra i livelli di inquadramento, può rendersi necessario un inquadramento nel livello più vicino, con possibili effetti — anche solo temporanei — sulla componente accessoria della retribuzione
  4. Serve un posto vacante in organico: mentre nella mobilità interna l'amministrazione ha maggiore flessibilità nel "trovare spazio" al dipendente, nella mobilità esterna serve tipicamente l'esistenza di un posto libero presso l'ente di destinazione, compatibile con il profilo del richiedente

Nonostante questa maggiore complessità procedurale, la tutela sostanziale della Legge 104 resta comunque rilevante: la giurisprudenza ha più volte ribadito che il diritto alla scelta della sede più vicina opera anche nei confronti di amministrazioni diverse, e che l'ente non può opporre un rifiuto generico, dovendo comunque valutare concretamente la disponibilità di posizioni compatibili.

Un'alternativa da conoscere: l'assegnazione temporanea

Quando il trasferimento definitivo tra amministrazioni diverse risulta di difficile attuazione (ad esempio per assenza di posti vacanti), può essere utile valutare, in alternativa o in attesa dell'esito della domanda di trasferimento, lo strumento del comando o dell'assegnazione temporanea: il dipendente presta servizio temporaneamente presso un'altra amministrazione, restando però in ruolo presso l'ente di provenienza, senza che si realizzi un vero e proprio cambio di datore di lavoro. È uno strumento spesso più rapido da ottenere rispetto a un trasferimento definitivo, e può rappresentare una soluzione ponte in attesa di una sistemazione più stabile.

Cosa fare in pratica

  • Verificare il possesso dei requisiti: riconoscimento della disabilità grave del familiare assistito (art. 3, comma 3, L. 104/1992) e continuità dell'assistenza prestata
  • Presentare una domanda motivata, indicando chiaramente le ragioni della richiesta e, se possibile, le sedi di destinazione compatibili
  • In caso di diniego, verificare che l'amministrazione abbia fornito una motivazione puntuale e concreta sulle ragioni organizzative ostative: un diniego generico è oggi difficilmente sostenibile alla luce della giurisprudenza più recente
  • Nella mobilità tra enti diversi, informarsi preventivamente sull'effettiva disponibilità di posti vacanti presso l'amministrazione di destinazione, per impostare una richiesta realistica fin dall'inizio

Perché farsi assistere nella predisposizione della domanda

Sia nel caso della mobilità interna sia, ancora di più, in quello della mobilità tra amministrazioni diverse, la corretta formulazione della domanda — con i giusti riferimenti normativi e una motivazione solida — incide concretamente sulle probabilità di accoglimento, e diventa determinante nel momento in cui, in caso di diniego, occorra valutare le proprie possibilità di tutela.