Permessi Legge 104/92 e Legge 106/25 nel 2026: quanti giorni spettano e come richiederli

Permessi Legge 104/92 e Legge 106/25 nel 2026: quanti giorni spettano e come richiederli

Chi assiste un familiare con disabilità grave, o si trova personalmente in questa condizione, può contare su uno strumento più immediato e flessibile rispetto al congedo straordinario biennale di cui abbiamo parlato in un altro articolo: i permessi mensili retribuiti previsti dall'articolo 33 della Legge 104/92. Vediamo come funzionano, chi ne ha diritto e le novità introdotte per il 2026.

Cosa sono i permessi Legge 104/92

I permessi Legge 104/92 danno diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, coperti da contribuzione figurativa INPS e quindi validi ai fini pensionistici, oltre che per ferie e tredicesima. È la tutela storica dell'art. 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e resta invariata nel 2026.

A differenza del congedo straordinario (fino a 2 anni nell'arco della vita lavorativa, pensato per periodi di assistenza continuativa), i permessi mensili sono pensati per un'assistenza ricorrente ma non quotidiana: tre giorni ogni mese, da programmare secondo le necessità.

Chi ne ha diritto

Il requisito sanitario centrale è il riconoscimento della disabilità grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della stessa Legge 104/92 — senza questo riconoscimento non si può accedere al beneficio. I permessi spettano:

  • al lavoratore stesso, se riconosciuto con disabilità grave
  • al familiare che assiste una persona con disabilità grave (coniuge, parte dell'unione civile, parenti e affini entro il secondo grado, con possibili estensioni al terzo grado in presenza di determinate condizioni)

Qual è il grado di disabilità richiesto

Un punto spesso frainteso: il diritto ai permessi non dipende da una specifica percentuale di invalidità civile. La Legge 104/92 non misura la disabilità in punti percentuali, ma accerta la presenza di uno stato di "handicap" (art. 3, comma 1) e, quando ricorrono i presupposti, di "handicap in situazione di gravità" (art. 3, comma 3) — condizione, quest'ultima, che dà accesso ai permessi mensili. Questo accertamento, distinto da quello dell'invalidità civile, viene effettuato da un'apposita Commissione medica dell'ASL (integrata con un medico INPS), che valuta il livello di autonomia della persona e il suo effettivo bisogno di assistenza continuativa, indipendentemente dalla percentuale di invalidità civile eventualmente già riconosciuta. È infatti possibile ottenere il riconoscimento della gravità anche con una percentuale di invalidità civile inferiore al 100%, se la patologia comporta comunque serie difficoltà nella vita di relazione e nell'autonomia quotidiana. Il verbale rilasciato dalla Commissione riporta esplicitamente la dicitura "handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3" solo se questo livello viene effettivamente riconosciuto: è quella specifica dicitura, e non una soglia percentuale, il requisito da verificare sul proprio verbale per accedere ai permessi.

Un vantaggio pratico da conoscere: se più familiari hanno diritto ad assistere la stessa persona, i tre giorni mensili possono essere ripartiti tra loro in modo flessibile — ad esempio due giorni a un fratello e uno all'altro, o alternandosi secondo necessità, purché il totale mensile non superi i tre giorni complessivi.

Assistenza a più familiari: il cumulo dei permessi

Se il lavoratore si trova ad assistere più di un familiare con disabilità grave, può in alcuni casi cumulare i permessi per ciascuno di essi. Il cumulo è ammesso per:

  • il coniuge, la parte dell'unione civile o il convivente, e i parenti o affini entro il primo grado: sempre ammesso
  • i parenti o affini entro il secondo grado: ammesso solo se i genitori o il coniuge della persona disabile hanno compiuto 65 anni, sono affetti da patologie invalidanti, oppure sono deceduti o mancanti

Il cumulo non è invece ammesso per i familiari di terzo grado, per i quali resta comunque possibile accedere ai permessi a titolo individuale, ma non sommandoli a quelli già goduti per un altro familiare.

Per ciascun familiare assistito va presentata una domanda separata, corredata dalla relativa certificazione di disabilità grave.

Come si fruiscono: giorni interi o ore frazionate

Tre giorni interi al mese

È la modalità più semplice: tre giornate di assenza dal lavoro, retribuite al 100%, da concordare con il datore di lavoro con un ragionevole preavviso.

Frazionamento in ore

In alternativa, i tre giorni possono essere convertiti in permessi orari:

  • 2 ore al giorno, se l'orario di lavoro giornaliero è pari o superiore a 6 ore
  • 1 ora al giorno, se l'orario è inferiore a 6 ore

Il calcolo esatto delle ore spettanti si ottiene dividendo il monte ore contrattuale mensile per i giorni lavorativi del mese, moltiplicato per tre — un meccanismo che vale la pena far verificare all'ufficio del personale per evitare errori di conteggio.

Attenzione: non sono cumulabili

I tre giorni mensili non riportabili al mese successivo: se non vengono utilizzati entro il mese di riferimento, si perdono definitivamente. È un aspetto spesso frainteso, che vale la pena pianificare con attenzione, specie a ridosso del cambio di mese.

La novità 2026: le 10 ore aggiuntive annue

Una delle novità più rilevanti per il 2026 riguarda l'introduzione di 10 ore aggiuntive annue, previste dall'art. 2 della Legge 106/2025 ed entrate in vigore dal 1° gennaio 2026, destinate specificamente a visite specialistiche, esami diagnostici e terapie.

Attenzione: il requisito sanitario è diverso da quello dei permessi mensili

A differenza dei tre giorni mensili, che richiedono il riconoscimento di "handicap in situazione di gravità" ex art. 3, comma 3, L. 104/92, le 10 ore aggiuntive richiedono un requisito specifico e diverso: un grado di invalidità civile pari o superiore al 74%, per patologie oncologiche (in fase attiva o in follow-up precoce) oppure invalidanti o croniche, anche rare — così come chiarito dalla Circolare INPS n. 152 del 19 dicembre 2025. Non basta quindi il riconoscimento della gravità ai sensi della Legge 104/92: serve una percentuale di invalidità civile specifica, pari almeno al 74%, risultante dal relativo verbale.

Il beneficio è esteso anche ai lavoratori con figlio minorenne affetto dalle medesime patologie: in questo caso, il requisito del 74% si considera automaticamente soddisfatto se il minore è titolare dell'indennità di frequenza, risultante dal verbale di invalidità civile.

A differenza dei tre giorni mensili, queste ore aggiuntive:

  • si sommano al monte ore ordinario, senza sostituirlo
  • possono essere utilizzate in qualsiasi momento dell'anno solare, senza vincolo mensile
  • richiedono una prescrizione medica (dal medico di medicina generale o dallo specialista) che documenti la necessità di ogni singola visita, esame o terapia
  • danno diritto a un'indennità economica calcolata secondo le regole previste per la malattia

La richiesta si presenta direttamente al datore di lavoro, senza passare dal portale INPS — una procedura più snella rispetto a quella dei permessi mensili.

Come fare domanda

Per i lavoratori del settore privato, la richiesta va presentata attraverso il portale INPS (direttamente o tramite patronato), allegando la documentazione che attesta la disabilità grave della persona assistita e, se richiesto, il rapporto di parentela/affinità.

Per i dipendenti pubblici, la prassi può variare a seconda dell'amministrazione di appartenenza: alcuni enti gestiscono la domanda internamente, tramite l'ufficio del personale, mentre altri rimandano comunque al portale INPS. È quindi consigliabile verificare direttamente con l'ufficio del personale del proprio ente le modalità corrette da seguire.

Una volta ottenuto il riconoscimento, i permessi si comunicano di volta in volta al datore di lavoro, con la programmazione mensile concordata secondo le esigenze di servizio.

Un obbligo da non dimenticare: qualsiasi variazione della situazione dichiarata in fase di domanda (cambio di residenza, cessazione della convivenza, modifiche allo stato di gravità, cambio di attività lavorativa) va comunicata tempestivamente sia all'INPS sia al datore di lavoro. L'omessa comunicazione può comportare la decadenza dal beneficio.

Permessi Legge 104/92 e controlli: cosa sapere

Va segnalato che la Legge di Bilancio 2026 ha rafforzato i controlli INPS sull'utilizzo dei permessi, soprattutto nel comparto pubblico — un motivo in più per assicurarsi che la documentazione a supporto della domanda, e l'effettivo utilizzo dei permessi coerente con le finalità di assistenza, siano sempre corretti e verificabili.

Permessi Legge 104/92 vs congedo straordinario: quale scegliere

Permessi mensili (art. 33)

Congedo straordinario (art. 42)

Durata

3 giorni/mese, non cumulabili

Fino a 2 anni nell'arco della vita lavorativa

Retribuzione

100%, a carico INPS

Indennità commisurata all'ultima retribuzione

Convivenza richiesta

No

Sì (salvo eccezione per i genitori)

Utilizzo tipico

Assistenza ricorrente, non quotidiana

Periodi di assistenza continuativa e prolungata

Le due misure non si escludono a vicenda: è possibile, nei limiti previsti, ricorrere a entrambe a seconda delle esigenze di assistenza del momento.

Perché farsi assistere nella predisposizione della domanda

Anche se la procedura di richiesta può sembrare semplice, la corretta individuazione del familiare avente diritto, la ripartizione tra più aventi diritto e la gestione delle comunicazioni obbligatorie verso INPS e datore di lavoro sono aspetti che, se gestiti in modo impreciso, possono esporre a contestazioni o alla perdita del beneficio. Una valutazione della propria situazione specifica, prima di presentare la domanda, permette di evitare errori facilmente prevenibili.